(AGI) - Roma, 8 gen. Le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30% degli iscritti e in particolare: - il numero degli alunni stranieri presenti in ciascuna classe non potra' superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio; - il limite del 30% entrera' in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: verra' infatti introdotto a partire dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II grado; - il limite del 30% potra' essere innalzato, con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri (come puo' frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) gia' in possesso delle adeguate competenze linguistiche; - il limite del 30% potra' invece essere ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri che dimostrino all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attivita' didattica, e comunque a fronte di particolari e documentate complessita'. - Altro elemento fondamentale per l'integrazione degli alunni stranieri e' il potenziamento della lingua italiana, indispensabile per poter andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani. Il regolamento di riordino del I ciclo prevede, infatti, che nella scuola secondaria di I grado (scuola media) una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possa essere utilizzata per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri.
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