I
lavoratori addetti alle diverse attività lavorative sono soggetti a
diversi tipi di rischio per la propria e altrui incolumità legati a
differenti fattori.
Fattori di rischio
Fattori fisici e climatici (la luce, il rumore, la temperatura, la ventilazione, l’umidità)
Sostanze nocive (i fumi, i gas, le polveri, sostanze tossiche)
atica fisica e “fatica industriale”
Infortuni e malattie.
E’ chiaro che la sicurezza dei lavoratori incide sulla salute del lavoratore ma anche sulla efficienza economica dell’azienda, e così da una visione assistenzialistica del lavoratore si è passati anche a rosse battaglie sindacali ad una visione legata alla prevenzione e tendenza al contenimento dl rischio.
Aspetti istituzionali
Prima del decentramento alle Regioni (Legge di riforma sanitaria 833/1978), la prevenzioni infortuni era gestita sia nel controllo che nella promozione e nell’igiene dall’ENPI Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dall’Ispettorato del Lavoro e dai Servizi di Medicina del Lavoro.
Con il passaggio di attribuzioni alle Regioni le AUSL Aziende Unità Sanitarie Locali provvedono all’individuazione accertamento e conrollo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro.
In seguito venne attribuito all’ISPESL Istituto superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, il compito di omologare prodotti industriali di serie, impianti e apparecchiature ai fini della sicurezza, come pure il compito di fare ricerca e sperimentazione su i processi tecnologici in evoluzione (impianti, materiali, attrezzature).
L’INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Interviene solo per risarcire il danno subito dall’infortunio sul lavoro dal dipendente, NON ha compiti né di prevenzione né di conrollo.
I dispositivi di protezione individuale
a seconda dell’ambiente e delle lavorazioni da effettuare sono prescritti i dispositivi da indossare anche attraverso una segnaletica presente.
Testa: caschi e cuffie; orecchie: tappi e cuffie; occhi e viso: occhiali, schermi e visiere; vie respiratorie: mascherine, maschere con filtro, autorespiratori; arti superiori: guanti e creme protettive; arti inferiori: scarpe antinfortunistiche, stivali, grembiuli.
I “cartelli sicurezza” forniscono indicazioni o prescrizioni per la sicurezza o la salute sui luoghi di lavoro e di vita, infatti un giusto segnale manda un messaggio immediato che dà una pronta e adeguata indicazione sui divieti, sugli obblighi di comportamento, sui pericoli presenti, sull’ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, sulle vie di fuga. E’ doveroso segnalare che i cartelli di sicurezza completano e non sostituiscono le misure di prevenzione per la sicurezza già adottate dall’azienda. Gli strumenti per ottenere una corretta segnaletica in azienda sono: i cartelli, i segnali luminosi, acustici, gestuali e verbali. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 al Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in tutti i settori sia nelle attività private che in quelle pubbliche.
I cartelli devono avere una dimensione adatta alle dimensioni del luogo cioè devono essere leggibili alle varie distanze negli ambienti di lavoro.
La formula è: A = L2 / 2000 A espressa in m2
Segnali di divieto, segnali contro l’incendio, segnali di prescrizione, segnali di avvertimento e di salvataggio.
Fattori di rischio
Fattori fisici e climatici (la luce, il rumore, la temperatura, la ventilazione, l’umidità)
Sostanze nocive (i fumi, i gas, le polveri, sostanze tossiche)
atica fisica e “fatica industriale”
Infortuni e malattie.
| FATTORI | Valori | Unità di misura |
| luce | 100 : 1000 | lux |
| ventilazione | 0,1 : 0,4 | m/s |
| umidità relativa | 30 : 70 | % |
| temperatura | 17 : 24 | °C |
| rumore | 0 : 85 | db |
| vibrazioni | 0 : 1 | cicli/s |
E’ chiaro che la sicurezza dei lavoratori incide sulla salute del lavoratore ma anche sulla efficienza economica dell’azienda, e così da una visione assistenzialistica del lavoratore si è passati anche a rosse battaglie sindacali ad una visione legata alla prevenzione e tendenza al contenimento dl rischio.
Aspetti istituzionali
Prima del decentramento alle Regioni (Legge di riforma sanitaria 833/1978), la prevenzioni infortuni era gestita sia nel controllo che nella promozione e nell’igiene dall’ENPI Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dall’Ispettorato del Lavoro e dai Servizi di Medicina del Lavoro.
Con il passaggio di attribuzioni alle Regioni le AUSL Aziende Unità Sanitarie Locali provvedono all’individuazione accertamento e conrollo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro.
In seguito venne attribuito all’ISPESL Istituto superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, il compito di omologare prodotti industriali di serie, impianti e apparecchiature ai fini della sicurezza, come pure il compito di fare ricerca e sperimentazione su i processi tecnologici in evoluzione (impianti, materiali, attrezzature).
L’INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Interviene solo per risarcire il danno subito dall’infortunio sul lavoro dal dipendente, NON ha compiti né di prevenzione né di conrollo.
I dispositivi di protezione individuale
a seconda dell’ambiente e delle lavorazioni da effettuare sono prescritti i dispositivi da indossare anche attraverso una segnaletica presente.
Testa: caschi e cuffie; orecchie: tappi e cuffie; occhi e viso: occhiali, schermi e visiere; vie respiratorie: mascherine, maschere con filtro, autorespiratori; arti superiori: guanti e creme protettive; arti inferiori: scarpe antinfortunistiche, stivali, grembiuli.
I “cartelli sicurezza” forniscono indicazioni o prescrizioni per la sicurezza o la salute sui luoghi di lavoro e di vita, infatti un giusto segnale manda un messaggio immediato che dà una pronta e adeguata indicazione sui divieti, sugli obblighi di comportamento, sui pericoli presenti, sull’ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, sulle vie di fuga. E’ doveroso segnalare che i cartelli di sicurezza completano e non sostituiscono le misure di prevenzione per la sicurezza già adottate dall’azienda. Gli strumenti per ottenere una corretta segnaletica in azienda sono: i cartelli, i segnali luminosi, acustici, gestuali e verbali. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 al Titolo V stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in tutti i settori sia nelle attività private che in quelle pubbliche.
I cartelli devono avere una dimensione adatta alle dimensioni del luogo cioè devono essere leggibili alle varie distanze negli ambienti di lavoro.
La formula è: A = L2 / 2000 A espressa in m2
Segnali di divieto, segnali contro l’incendio, segnali di prescrizione, segnali di avvertimento e di salvataggio.
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